Art. 164.
(Misure generali di tutela).

      1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 6, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

          a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

          b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

          c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

          d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei DPI al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

          e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

          f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva

 

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da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

          g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

          h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.